PROPOSTA DI LEGGE

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Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, a norma dell'articolo 114, commi secondo e terzo, della Costituzione, istituisce la città metropolitana di Roma, in luogo della provincia e del comune di Roma, provvede alla rideterminazione del livello comunale nel territorio della città metropolitana e disciplina il regime giuridico speciale di Roma, capitale della Repubblica.
      2. La presente legge disciplina, altresì, i rapporti tra lo Stato, la regione Lazio e la città metropolitana di Roma.

Art. 2.
(Istituzione e disciplina della città

metropolitana di Roma).

      1. È istituita la città metropolitana di Roma, quale ente territoriale autonomo, dotato di un proprio statuto nonché di poteri e di funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione e in conformità alle relative disposizioni attuative stabilite dalla presente legge.
      2. La città metropolitana di Roma prende il posto e succede alla provincia e al comune di Roma. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia di Roma.
      3. Alla città metropolitana di Roma si applica la disciplina stabilita per le province dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia previste dalla presente legge.
      4. Ai municipi costituiti nel territorio del comune di Roma si applica la disciplina

 

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stabilita per i comuni dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia previste dalla presente legge.
      5. Ai comuni costituiti nel territorio della provincia di Roma si applica la disciplina stabilita per i comuni dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia previste dalla presente legge.
      6. La città metropolitana di Roma nonché i comuni e i municipi che ricadono nel suo territorio ispirano la loro azione e i loro rapporti ai princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione.

Art. 3.
(Organi di governo della città

metropolitana di Roma).

      1. Sono organi di governo della città metropolitana di Roma: il sindaco metropolitano, il consiglio della città metropolitana, la giunta metropolitana e il consiglio dei sindaci dei comuni e dei municipi della città metropolitana.
      2. Il sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale diretto da tutti i cittadini compresi nel territorio della città metropolitana di Roma, secondo le disposizioni previste per l'elezione del presidente della provincia dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
      3. Il consiglio della città metropolitana è composto da novanta consiglieri eletti in collegi uninominali, secondo il sistema per l'elezione del consiglio provinciale previsto dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
      4. La giunta metropolitana è nominata e presieduta dal sindaco metropolitano.
      5. Il sindaco di un comune o di un municipio è ineleggibile alla carica di consigliere della città metropolitana di Roma. Le cariche di sindaco metropolitano, di componente della giunta metropolitana e

 

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di consigliere della città metropolitana di Roma sono incompatibili con quelle di sindaco di comune o di municipio, di componente della giunta comunale o di municipio e di consigliere comunale o municipale dei comuni e dei municipi che ricadono nel territorio della medesima città metropolitana.
      6. Il consiglio dei sindaci dei comuni e dei municipi della città metropolitana è composto dai sindaci dei comuni e dei municipi che ricadono nel territorio della medesima città metropolitana.

Art. 4.
(Individuazione delle funzioni della città metropolitana di Roma).

      1. La città metropolitana di Roma è titolare delle funzioni proprie delle province e di quelle a queste conferite dalle leggi statali e regionali.
      2. La città metropolitana di Roma è altresì titolare delle funzioni comunali che, per sussidiarietà e adeguatezza, richiedono un esercizio unitario a livello metropolitano.
      3. Sull'assunzione delle funzioni comunali da parte della città metropolitana di Roma delibera il consiglio della città metropolitana, sentito il consiglio dei sindaci dei comuni e dei municipi.
      4. Quando su una deliberazione riguardante l'assunzione delle funzioni comunali il consiglio dei sindaci dei comuni e dei municipi abbia espresso parere contrario, o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate e il consiglio della città metropolitana non vi si sia adeguato, le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio della città metropolitana.
      5. Le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate dalla città metropolitana di Roma, a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, con appositi regolamenti.
      6. I comuni e i municipi che ricadono nel territorio della città metropolitana di

 

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Roma svolgono tutte le funzioni amministrative proprie dei comuni e quelle a questi conferite dalle leggi statali e regionali, salvo quelle espressamente conferite alla medesima città metropolitana o da questa assunte in via sussidiaria e per adeguatezza, al fine di assicurarne un esercizio unitario.
      7. La città metropolitana di Roma, i comuni e i municipi che ricadono nel territorio della medesima città metropolitana svolgono le rispettive funzioni secondo i princìpi di responsabilità e di unicità dell'amministrazione, in modo che a un unico soggetto siano attribuiti le funzioni e i compiti connessi, strumentali e complementari. Nello svolgimento delle loro funzioni essi possono avvalersi delle modalità di coordinamento o delle forme associative previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

Art. 5.
(Rapporti tra la città metropolitana

di Roma e la Santa Sede).

      1. La città metropolitana di Roma assicura il soddisfacimento delle esigenze della Santa Sede, secondo gli accordi internazionali esistenti tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.
      2. Ai fini di cui al comma 1 è istituita una commissione mista paritetica, composta, per la parte italiana, da un rappresentante del Governo, dal sindaco metropolitano e dal presidente della regione Lazio.

Art. 6.
(Conferenza per Roma capitale).

      1. È istituita la Conferenza per Roma capitale, di seguito denominata «Conferenza», composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da questi delegato, che la presiede, dal presidente della regione Lazio e dal sindaco metropolitano. Partecipano alle riunioni

 

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della Conferenza i Ministri interessati per la trattazione delle questioni da sottoporre a coordinamento ai sensi del comma 2.
      2. La Conferenza provvede al coordinamento degli interessi della città metropolitana di Roma con gli interessi nazionali connessi alle funzioni di capitale della Repubblica, in modo da consentire alla medesima città metropolitana di Roma di svolgere adeguatamente il ruolo di capitale e di rendere sostenibile tale compito con la vita della comunità locale, nell'ambito di uno sviluppo equilibrato della regione Lazio.
      3. La Conferenza ha sede presso la città metropolitana di Roma e delibera:

          a) l'intesa sul programma degli interventi per lo sviluppo di Roma capitale e sul relativo piano finanziario di cui agli articoli 7 e 8;

          b) l'accordo sull'elenco delle operazioni o degli impianti di interesse nazionale o di competenza delle altre amministrazioni ed enti statali o di competenza della regione Lazio di cui all'articolo 9;

          c) l'accordo sull'ammontare del contributo ordinario che lo Stato annualmente trasferisce alla città metropolitana di Roma di cui all'articolo 12.

Art. 7.
(Programma degli interventi per lo sviluppo di Roma capitale).

      1. Il programma degli interventi per lo sviluppo di Roma capitale, di seguito denominato «programma», nell'ambito del territorio della città metropolitana di Roma, definisce:

          a) gli interventi volti a migliorare il funzionamento e l'operatività delle sedi degli organi costituzionali della Repubblica;

          b) gli interventi a favore delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, in rapporto alla loro riorganizzazione e al riutilizzo del patrimonio edilizio, pubblico e privato, di tutte le amministrazioni pubbliche;

 

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          c) gli interventi volti all'istituzione di parchi archeologici nonché le misure di tutela e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali ricompresi nei medesimi parchi;

          d) gli interventi riguardanti la sistemazione delle rappresentanze diplomatiche presso la Repubblica italiana e presso la Santa Sede, nonché quelli concernenti le istituzioni internazionali presenti in Italia;

          e) gli interventi per il soddisfacimento delle esigenze dello Stato della Città del Vaticano;

          f) gli interventi che riguardano le università e i centri di ricerca situati nel territorio di competenza, il loro sviluppo e la costituzione di nuove istituzioni di carattere scientifico e culturale;

          g) gli interventi volti al potenziamento del sistema congressuale, fieristico ed espositivo;

          h) gli interventi in favore dell'industria del cinema, della comunicazione e della multimedialità;

          i) gli interventi per la mobilità, attraverso il potenziamento delle diverse forme di trasporto pubblico, in modo da dare vita a un sistema integrato, e gli interventi volti al potenziamento del sistema portuale e aeroportuale di Roma capitale.

Art. 8.
(Formazione e finanziamento

del programma).

      1. Il programma è predisposto, entro un anno dalla costituzione della città metropolitana di Roma, dall'Ufficio per Roma capitale, di cui all'articolo 10, sulla base delle proposte di intervento avanzate dalle amministrazioni statali, dalla regione Lazio, dai comuni e dai municipi che ricadono nel territorio della città metropolitana di Roma, dagli enti e dai soggetti gestori dei servizi pubblici, nonché da altri soggetti pubblici e privati, ed è deliberato, previa intesa raggiunta in seno alla Conferenza, dal consiglio della città metropolitana.

 

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      2. Al fine di cui al comma 1, gli organi costituzionali della Repubblica, le amministrazioni dello Stato, della regione Lazio, dei comuni e dei municipi che ricadono nel territorio della città metropolitana di Roma, e degli enti pubblici nonché i soggetti pubblici e i concessionari di pubblici servizi comunicano, entro tre mesi dalla costituzione della città metropolitana di Roma, al sindaco metropolitano gli interventi in corso di realizzazione, nonché gli interventi di propria competenza connessi con quelli previsti dal programma.
      3. Il programma ha una durata triennale. La localizzazione delle opere e degli impianti di interesse nazionale, o di competenza delle altre amministrazioni ed enti statali, o di competenza della regione Lazio deve avvenire nel rispetto del piano territoriale di coordinamento della città metropolitana di Roma.
      4. Nel caso in cui l'intesa di cui al comma 1 non sia raggiunta, la Conferenza conclude un accordo sulle modifiche al programma, che è deliberato nuovamente da parte del consiglio della città metropolitana, tenendo conto delle proposte di modifica.
      5. Il finanziamento degli interventi previsti dal programma è posto a carico dello Stato, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, e della regione Lazio per le opere di sua competenza. Le relative risorse finanziarie sono trasferite alla città metropolitana di Roma, secondo le prescrizioni del piano finanziario allegato al medesimo programma.
      6. Le opere di competenza della città metropolitana di Roma, dei municipi e dei comuni che ricadono nel territorio della medesima città sono finanziate dagli stessi soggetti.

Art. 9.
(Elenco delle opere pubbliche della città metropolitana di Roma).

      1. La realizzazione degli interventi previsti dal programma è affidata alla città metropolitana di Roma, alla quale spettano le funzioni relative alla realizzazione

 

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delle opere e degli impianti di interesse nazionale o di competenza delle altre amministrazioni ed enti statali o di competenza della regione Lazio.
      2. Ai fini di cui al comma 1, l'elenco annuale delle opere pubbliche della città metropolitana di Roma comprende, secondo le previsioni del programma, anche le opere e gli impianti di interesse nazionale o di competenza delle altre amministrazioni ed enti statali o di competenza della regione Lazio.

Art. 10.
(Ufficio per Roma capitale).

      1. È istituito l'Ufficio per Roma capitale, posto alle dirette dipendenze del sindaco metropolitano, con il compito di curare la predisposizione e l'aggiornamento del programma e il monitoraggio dei relativi interventi.
      2. Presso l'Ufficio di cui al comma 1 operano funzionari delle amministrazioni pubbliche statale, regionale e metropolitana.

Art. 11.
(Finanza della città metropolitana

di Roma).

      1. La città metropolitana di Roma, a norma dell'articolo 119 della Costituzione, dispone del gettito dei tributi riferibili al proprio territorio.
      2. La città metropolitana di Roma può istituire imposte e tasse sul turismo.
      3. La città metropolitana di Roma può istituire altresì tributi di scopo per il più adeguato perseguimento delle proprie funzioni.

Art. 12.
(Contributo ordinario dello Stato

per Roma capitale).

      1. Il contributo che annualmente lo Stato trasferisce per Roma capitale alla città metropolitana di Roma è stabilito in 150 milioni di euro per il triennio 2008-2010.

 

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      2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011 il contributo ordinario è definito, entro il 31 luglio 2010, sulla base degli accordi raggiunti in sede di Conferenza. Il contributo ordinario costituisce una misura compensativa degli oneri gravanti sulla città metropolitana di Roma per l'assolvimento del ruolo di capitale della Repubblica.
      3. Il contributo è ripartito dalla città metropolitana di Roma tra la stessa città e i municipi e i comuni che ricadono nel suo territorio, in base agli oneri sostenuti per lo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 13.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede:

          a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a carico dell'autorizzazione di spesa per la prosecuzione degli interventi per Roma-capitale della Repubblica, di cui all'articolo 1, comma 949, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successivi rifinanziamenti;

          b) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
(Disposizioni transitorie e finali).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge e nelle more dell'approvazione di una nuova normativa in materia

 

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di elezione e di revisione dei collegi uninominali per l'elezione del consiglio della città metropolitana, i seggi assegnati ai collegi previsti per l'elezione del consiglio provinciale sono raddoppiati.
      2. L'elezione degli organi della città metropolitana di Roma avviene alla scadenza del mandato degli organi del comune di Roma.
      3. Il mandato degli organi della provincia di Roma, ove di durata superiore, scade con l'entrata in carica degli organi della città metropolitana di Roma.
      4. La regione Lazio, entro sei mesi dalla costituzione della città metropolitana di Roma, adotta gli atti legislativi di propria competenza per definire le circoscrizioni e le denominazioni dei municipi che ricadono nel territorio della medesima città metropolitana.

Art. 15.
(Abrogazione).

      1. La legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, è abrogata.